Circolare n° 54 del 10 febbraio 2010

- Al Personale Docente e A.T.A. dell’IPSSARCT “F.Cavallotti”


Oggetto: Cessazioni d’ufficio dal 01.09.2010


Si portano a conoscenza delle SS.LL. le note Prot. n. 11967 del 2/7/2009, relativa alle classi di concorso in esubero nella scuola secondaria di 2° grado per l’a.s. 2009-2010 e Prot. n. 1494 del 8/2/2010 relativa all’oggetto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia. Si precisa che per il personale ATA non vi sono situazioni di esubero in questa provincia.Chi dovesse rientrare nelle previsioni di cui alle sopradette note è pregato di farne comunicazione all’Ufficio del Personale di questo Istituto entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale La Gala
________________________________________

Allegato n° 1 alla Circolare n° 54 del 10 febbraio 2010

Prot. 1494 C2Perugia, 08/02/2010


AI DIRIGENTI DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

LORO SEDI

e p.c. ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’UMBRIA DIREZIONE GENERALE SEDE

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLALORO SEDI


OGGETTO: cessazioni e trattenimenti in servizio del personale scolastico, anzianità contributiva di 40 anni. Art. 72 L. 133/2008 come sostituito dall’art. 17, c. 35 novies D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione Generale – con nota prot. AOODRUM – 747 -/A01a del 04/02/2010 concernente le cessazioni dal servizio per compimento del 40° anno utile a pensione e per limiti di età, nonché i trattenimenti in servizio oltre i 65 anni, regolati dalle norme specificate in oggetto, nel recepire la direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 94 del 04/12/2009, regolarmente registrata alla Corte dei Conti in data 14/01/2010, ha comunicato i criteri da adottare in ambito regionale per le relative procedure istruttorie. Si precisa innanzitutto che la nuova disciplina normativa si applica nell’ambito temporale 2009/2011 e quindi fino all’anno scolastico 2011/2012. Considerata come prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere di esubero e di favorirne il riassorbimento, per effetto anche delle riforme ordinamentali, la riorganizzazione della rete scolastica e le misure di razionalizzazione della spesa, si rende necessario procedere alla risoluzione forzosa del rapporto di lavoro del personale (docente, educativo e ATA) che alla data del 31/08/2010 possa vantare 40 anni di anzianità contributiva e sia in posizione di esubero (per tali posti vedasi l’elenco allegato), salvo che abbianodiritto ad un ulteriore scatto stipendiale entro l’anno scolastico 2011/12.Per quanto concerne le richieste di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, si rileva anzitutto che non rientrano nella previsione normativa del comma 7 dell’art. 72 della legge richiamata all’oggetto, le situazioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.lvo 297/94. Le istanze non verranno accolte qualora i dipendenti alla data del 31/08/20101) abbiano compiuto 65 anni di età e maturato un’anzianità contributiva di 40 anni, oppure2) abbiano compiuto 65 anni di età e siano in posizione di esubero (confrontasi l’elenco allegato), a pescindere dall’anzianità maturata. Nell’ipotesi che vengano maturati 39 anni di anzianità contributiva al compimento dei 65 anni, il trattenimento in servizio richiesto potrà essere disposto solo per un anno.Per quanto sopra, le SS.LL. dovranno procedere a notificare agli interessati, rientranti nelle previsioni di cui ai punti precedenti, formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza 01/09/2010, improrogabilmente entro e non oltre il 28/02/2010. La competenza a comunicare il preavviso ricade sul Dirigente dell’istituzione scolastica di titolarità del dipendente interessato, ovvero di quella di servizio qualora il medesimo non abbia la titolarità. Nell’ipotesi di personale collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti, la competenza della sua gestione giuridica è dell’ultima scuola di titolarità e pertanto su questa grava l’onere del preavviso. Copia della lettera di preavviso dovrà essere inviata tempestivamente anche a questo Ufficio Scolastico Provinciale – unità organizzativa V stralcio pensioni – il quale accerterà l’effettiva maturazione dei requisiti richiesti e provvederà ad inserire al SIDI la cessazione. Lo stesso ufficio stralcio pensioni sarà a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e potrà essere contattato tramite posta elettronica all’indirizzo: annamaria.mocci.pg@istruzione.it


f.to IL DIRIGENTE
Eleonora Bodo