Allegato n° 1 della Circolare n° 42 del 14 gennaio 2009

Valutazione della condotta


Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:


Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari
Partecipazione attiva alle lezioni
Collaborazione con insegnanti e compagni
Rispetto degli impegni scolastici


Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori.

Voto

Motivazione

10

    • Spiccato interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni
    • Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
    • Rispetto scrupoloso degli altri e delle istituzioni scolastiche
    • Ruolo propositivo all’interno della classe
    • Ottima socializzazione
    • Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari
    • Frequenza assidua e rispetto assoluto degli orari

    9

    • Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
    • Costante adempimento dei doveri scolastici
    • Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
    • Buona socializzazione
    • Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
    • Rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari
    • Frequenza regolare e rispetto degli orari

    8

    • Buona attenzione e costante partecipazione alle lezioni
    • Svolgimento puntuale dei compiti assegnati
    • Comportamento corretto durante lo delle lezioni
    • Partecipazione e collaborazione alle attività didattiche
    • N. 0 nota disciplinare o ammonimenti scritti.
    • Osservazione regolare del Regolamento di Istituto e delle norme relative alla vita scolastica
    • Frequenza abbastanza regolare e/o orari rispettati

    7

    • Discreta partecipazione alle lezioni
    • Svolgimento quasi sempre puntuale dei compiti assegnati
    • Comportamento abbastanza corretto durante lo delle lezioni
    • Equilibrio nei rapporti interpersonali con docenti e compagni
    • N. 1 note disciplinari o ammonimenti scritti – senza sospensione dalle lezioni – relativa a comportamenti non gravi
    • Sporadici episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto
    • Frequenza abbastanza regolare e/o presenza di alcuni ritardi

    6

    • Accettabile partecipazione alle lezioni
    • Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
    • Comportamento accettabile nel rapporto con insegnanti e compagni
    • Alcuni episodi di disturbo dell’attività didattica
    • Almeno N. 1 nota disciplinare o ammonimenti scritti – senza sospensione dalle lezioni – relativa a comportamenti reiterati e non gravi
    • Sporadici episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto
    • Frequenza non sempre regolare e/o presenza di alcuni ritardi

    5

      D.M. n°5 del 16 gennaio 2009

      Articolo 4
      Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
        1. la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
          2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
            • nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
            • successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.



              Per la formulazione dei giudizi e l’assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art. 78 e dell’art. 79 del RD. 4.5.1925, n.653, sostituito dall’art. 2 del R.D. 21.11.1929, n.2049, nonché, per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998, D.P.R. n. 235/2007 ed alla legge 169 del 30.12.2008, D.M. n° 5 del 16/01/2009, C.M. n° 10 del 23 gennaio 2009


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              Circolare n° 42 del 14 gennaio 2009